Dalle Zone Economiche Speciali alla “ZES UNICA” per il Mezzogiorno: lo Sviluppo Sostenibile non ammette ripensamenti

Articolo di Giuseppe Fabbiano – Avvocato in Diritto Amministrativo e Diritto Ambientale (novembre 2023 – numero 128 AMBIENTE Comunità Sostenibili)

Le “Zone Economiche Speciali” sono state introdotte in Italia nel 2017 con il decreto legge n. 91 del 20.06.2017, con cui l’art. 4 comma 2 stabilisce che per Zona Economica Speciale (ZES) si intende una zona geograficamente limitata e chiaramente identificata, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti, purché presentino un nesso economico funzionale e che comprenda almeno un’area portuale con le caratteristiche stabilite dal regolamento (UE) n. 1315 dell’11 dicembre 2013; in quest’area le aziende già operative e quelle che si insedieranno possono beneficiare di speciali condizioni per gli investimenti e per lo sviluppo.

L’ Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico ha identificato quattro diversi tipi di Zone Economiche Speciali:

“Zone di libero scambio” (free trade zone), presso i porti e gli aeroporti, che offrono esenzioni parziali o totali sui dazi all’import o all’export dei beni che vengono riesportati;

“Export Processing Zone”, che offrono agevolazioni per la riesportazione di beni lavorati in loco; − Zone Economiche Speciali vere e proprie, che offrono un pacchetto di incentivi, agevolazioni e semplificazioni amministrative alle imprese che stabiliscono la propria sede in una determinata area geografica, come il Mezzogiorno d’Italia;

“Zone Speciali Industriali”, all’interno delle quali le agevolazioni sono limitate a specifici settori, per i quali possono essere costruite anche infrastrutture e servizi ad hoc.

Le ZES sono presenti in tutto il Mondo e secondo i dati della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo del 2019, si contano ben 5.383 ZES totali di cui 474 in fase di sviluppo e 507 pianificate.

In Italia le ZES sono individuate nel Mezzogiorno per una durata di massimo 7 anni ed il Regolamento istitutivo, introdotto dal dpcm del 25.01.2018 n. 12, prevede 8 Zone Speciali: ZES Regione Campania; ZES Regione Calabria; ZES Ionica Interregionale nelle regioni Puglia e Basilicata; ZES Adriatica Interregionale nelle regioni Puglia e Molise; ZES Sicilia occidentale; ZES Sicilia orientale; ZES Regione Abruzzo; ZES Regione Sardegna.

Come detto in precedenza si tratta di aree nelle quali gli imprenditori che vi investiranno usufruiranno di “speciali” condizioni, sia fiscali che amministrative. Il cd. decreto semplificazioni, d.l. n. 77/2021, ha previsto:

1)  l’agevolazione in termini di credito d’imposta per gli investimenti fatti dalle imprese nelle ZES, con un limite massimo di 100 milioni per singolo investimento;

2) un nuovo procedimento amministrativo di autorizzazione unica, più snello[1], in sostituzione delle concessioni, autorizzazioni, pareri eccetera, dovendo sempre rispettare la normativa in materia di valutazione di impatto ambientale (cd. VIA).

In materia di ZES, vista l’importanza della misura che mira ad un effettivo rilancio del Mezzogiorno, l’autorizzazione unica può rappresentare anche una variante degli strumenti urbanistici e di pianificazione territoriale, ad eccezione del Piano paesaggistico regionale.

Il presupposto principale affinché le imprese possano conservare le agevolazioni è che le stesse mantengano l’attività nell’area ZES per almeno 7 anni dopo il completamento dell’investimento, mentre le imprese sottoposte a procedura concorsuale, in stato di scioglimento o liquidazione, non potranno usufruire del credito d’imposta.

Il recentissimo d.l. n. 124 del 19.09.2023 con l’art. 9 istituisce, a partire dal 1° gennaio 2024, la Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno – “ZES unica” che comprende i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna sostituendo le Zone Economiche Speciali frammentate in 8 diverse strutture amministrative. Di conseguenza il successivo art. 10 ha introdotto una cd. Cabina di regia ZES presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con cui funzioni di indirizzo, coordinamento, vigilanza e monitoraggio delle attività.

Il decreto in esame all’art. 11 conferma un punto nevralgico, già previsto dall’art. dell’art. 5 a-sexies) del d.l. 91/2017, che caratterizza positivamente la ZES unica, almeno nelle previsioni, rappresentato dall’istituzione delle cd. Zone Franche Doganali intercluse (Regolamento (UE) n. 952/2013) in coerenza con gli obiettivi già definiti dal Piano strategico della ZES unica.

Si tratta di zone ben delimitate in cui sono previsti particolari benefici tra i quali, è importante menzionare:

1) il deposito di merci terze con sospensione del pagamento dei dazi doganali;

2) il deposito e stoccaggio, senza limiti temporali, delle merci estere (extra UE) introdotte nel territorio doganale della UE in sospensione dal pagamento dei dazi doganali (dazi e/o IVA).

Nella ZES unica la Zona Franca Doganale interclusa (ZFD) verrà realizzata nella ZES Adriatica interregionale Puglia-Molise, precisamente a Termoli (CB), con uno stanziamento previsto di 15,6 mln di euro.

Il PNRR ha destinato circa € 630 mln per gli investimenti strutturali ed ulteriori € 1,2 mld destinati ai porti principali del Mezzogiorno. Il decreto interministeriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, n. 492 del 03.12.2021, di quei € 630 mln ne stanzia € 301mln alla ZES unica.

Di questi circa € 83,092 mln sono destinati alla ZES Adriatica (Puglia-Molise), in cui sono previsti interventi di ammodernamento e sviluppo delle attività già presenti che interessano la meccatronica, l’ICT, i mobili, il tessile, l’abbigliamento e calzature, la metallurgia, l’automotive, la biotech, il chimico ed il farmaceutico. Le prospettive di quest’area sono viste legate, in particolare, alla crescita dell’indotto generato dallo sviluppo della produzione energetica da fonti rinnovabili e idrogeno, nonché più in generale dalla green economy.

Il d.l. n. 124/2023 artt. 12 e 13 introducono, rispettivamente, il portale web della ZES unica per il Mezzogiorno per favorire un’immediata e semplice conoscibilità dei benefici riconosciuti alle imprese nella ZES unica e, dal 1° gennaio 2024, lo Sportello Unico Digitale ZES – denominato S.U.D. ZES – per le attività produttive nella ZES unica per il Mezzogiorno.

Al S.U.D. ZES sono attribuite le funzioni di sportello unico per le attività produttive (SUAP[2]) per i procedimenti di autorizzazione unica per l’avvio di attività economiche, o l’insediamento di attività industriali, produttive e logistiche all’interno della ZES Unica.

Altro aspetto rilevante è previsto dall’art. 19 e riguarda le assunzioni di nuovi lavoratori legate all’istituzione della ZES Unica nelle regioni interessate, le quali a decorrere dal 2024 sono autorizzate ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato e nell’ambito delle vigenti dotazioni organiche, personale non dirigenziale nel limite massimo complessivo di 2.200 unità, di cui 71 unità riservate al Dipartimento per le politiche di coesione.

Per un’incentivazione delle assunzioni, soprattutto per donne e giovani, sarà introdotta la cd. “Decontribuzione Sud” al fine di sostenere l’occupazione nel Mezzogiorno. Questa misura prevede una riduzione dei contributi sociali a carico delle imprese che operano nella Zona ZES Mezzogiorno, prevedendo uno sgravio dei contributi previdenziali complessivi dovuti dai datori di lavoro pari al 30% fino al 2026, per poi scendere al 20% nel 2027 e al 10% nel 2029, per tutti i tipi di contratto di lavoro (tempo determinato, indeterminato e apprendistato).  

Il grande progetto istitutivo della ZES unica impegna l’Italia e il Mezzogiorno verso obiettivi multisettoriali che dovranno tener conto, inevitabilmente, dello sviluppo sostenibile.

La sostenibilità di cui tanto si parla si traduce in strategie di riconversione industriale mirate e in una nuova imprenditorialità, come sottolinea il MISE, in cui si preferisce: il risparmio energetico, il riciclo, la lotta agli sprechi, l’inclusione, l’economia circolare, un approccio etico alla governance aziendale, il corretto rapporto qualità/prezzo e compensi equi per chi lavora.

Queste rappresentano strategie di sostenibilità aziendale che vengono raggruppate nell’ormai famoso acronimo ESG (Environmental, Social, Governance)[3] e che, secondo ultimi dati, aumenta sempre di più l’attenzione dei consumatori verso le aziende maggiormente etiche e che dimostrino policy di sostenibili.

Il progetto “ZES unica” privilegia le iniziative che prevedano la realizzazione di programmi di investimento produttivo e/o programmi di investimento nelle aree meno sviluppate, al fine di tutelare l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, così come tutelati dai principi fondamentali della Costituzione, articoli 9 e 41.

Il progetto sulla carta sembra andare verso quella direzione ma bisogna attendere la realizzazione del piano per verificarne il rispetto dei parametri di sostenibilità; di sicuro si tratta di una grande opera che avrà l’arduo compito di guardare allo sviluppo delle PMI, con la previsione da un lato di cospicui incentivi economici, e dall’altro di valorizzare le scelte green che puntino al rispetto degli standards SDGs dell’Agenda ONU 2030.

Giuseppe Fabbiano – Avvocato in Diritto Amministrativo e Diritto Ambientale

Email: avv.giuseppefabbiano@gmail.com


[1] l’autorizzazione viene rilasciata dal Commissario a seguito di conferenza di servizi con le amministrazioni interessate, i termini sono dimezzati e vige il cd. silenzio assenso – nel caso di scadenza del termine gli atti si intendono adottati favorevolmente

[2]  Introdotto dal D.P.R. 160/2010, è lo sportello dove qualsiasi imprenditore può avviare o sviluppare un’impresa e ricevere tutti i chiarimenti sui requisiti e gli adempimenti necessari.

[3] E come Envoironmental, attiene all’esigenza di favorire processi produttivi meno energivori e con minore impatto sull’ambiente; S come Social, attiene a tutte le decisioni e le attività aziendali e organizzative che hanno un impatto sociale, come il rispetto dei diritti civili e lavorativi, come l’attenzione alle condizioni di lavoro, la parità di genere e altro; G come Governance, riguarda le strategie e le scelte decisionali delle aziende e delle organizzazioni in termini di etica retributiva, di rispetto delle regole di meritocrazia, di rispetto dei diritti degli azionisti e di contrasto a qualsiasi forma di corruzione, e di rispetto delle regole nella composizione dei CdA.

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