Si propone di ripristinare e mantenere i servizi ecosiste- mici forniti dagli habitat naturali e di aumentare la re- silienza degli ecosistemi e delle comunità agli impai dei cambiamenti climatici, garantendo una maggiore capacità di adaamento. Il regolamento sarà auato araverso piani nazionali di ripristino della natura che dovranno essere adoati due anni dopo l’entrata in vigore del regolamento e do- vranno definire le aree che necessitano di essere ripri- stinate, nonché pianificare la conneività necessaria tra gli habitat. I Piani nazionali di ripristino sono essenziali per l’at- tuazione del regolamento, poiché la loro preparazione e auazione determinerà in gran parte se potranno es- sere raggiunti i target e gli obieivi previsti dal regolamento. Dovranno, inoltre, tenere conto in maniera adegua- ta degli aspei sociali, eco- nomici e culturali e delle caraeristiche regionali e locali delle aree og- geo di intervento e dovranno prevede- re il coinvolgimen- to dei portatori di interesse e della società civile. Inoltre, dovran- no indicare le esigenze di fi- nanziamento per l’auazione del piano in relazione ai finanziamenti pubblici o privati da utilizzare e al sostegno economico che deve es- sere riconosciuto ai sogget- ti interessati dalle misure di ripristino. A riguardo, il regolamento affida alla Commissione Europea il compito di presen- tare, un anno dopo l’entrata in vigore del regolamento, una relazione contenente una panoramica delle risor- se finanziarie disponibili a livello dell’UE e una valuta- zione delle esigenze di finanziamento per la sua aua- zione con un’analisi che individui eventuali carenze di finanziamento e, se necessario, anche proposte per l’istituzione di finanziamenti dedicati nell’ambito del Quadro Finanziario Pluriennale post 2027. Il regolamento, inoltre, incoraggia gli Stati membri a promuovere regimi di sostegno pubblici e privati esi- stenti per sostenere i portatori di interessi che auano misure di ripristino, compresi i gestori di terreni e i proprietari terrieri, gli agricoltori, i silvicoltori e i pe- scatori, e per indirizzare gli investimenti privati verso il ripristino degli ecosistemi. L’approvazione della Nature Restoration Law rappre- senta un forte impegno da parte dell’Unione Europea per contrastare la perdita di biodiversità e mitigare i cambiamenti climatici e per la conservazione ambien- tale e la creazione di un futuro più sostenibile per le nuove generazioni. Rappresenta un importante passo avanti nella pro- tezione della biodiversità e nel contrasto al degrado ambientale nell’Unione Europea e fornisce un quadro chiaro e vincolante per promuovere azioni concrete e mirate per il ripristino degli habitat naturali, il recupe- ro della biodiversità e contribuirà ad arrestare la perdi- ta di biodiversità, e ad evitare il deterioramento degli habitat e degli ecosistemi, migliorando in modo signi- ficativo il loro stato di conservazione. Investire nel ripristino degli ecosistemi non solo contribuirà alla conservazione del- la biodiversità, ma porterà anche benefici tangibili per la salute umana, la sicurezza alimen- tare, la resilienza ai cam- biamenti climatici e la prosperità economica. L’auazione effica- ce di questa leg- ge richiederà la collaborazione e l’impegno di tui gli Stati membri dell’UE. Sarà essen- ziale un coordina- mento efficace tra governi nazionali, istituzioni europee, comunità locali, organizzazioni non governative e seore privato per garantire il successo delle azioni di ri- pristino della natura. Inoltre, sarà fondamentale che la Nature Restoration Law venga integrata con le altre politiche ambientali e seoriali dell’UE, garantendo una coerenza e una sinergia tra le diverse iniziative. Una delle sfide principali sarà quella di garantire che le risorse necessarie per l’auazione della legge siano di- sponibili e adeguatamente allocate. Ciò richiederà un impegno finanziario sostanziale sia a livello nazionale che europeo, nonché la mobilitazione di investimenti privati e fondi pubblici. Sarà importante coinvolgere aivamente le comunità locali e le parti interessate nella pianificazione e nell’at- tuazione delle azioni di ripristino della natura. L’approvazione della legge da parte del Parlamento Europeo invia un segnale forte e chiaro sull’impegno dell’Unione Europea nel proteggere e ripristinare la natura, dimostrando che la tutela dell’ambiente è una priorità fondamentale per il continente. 38 BIODIVERSITÀ